Il codice disciplinare deve essere sempre affisso?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12321/2022, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Roma, n. 2606/2019, secondo cui: “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è (sempre) necessaria la previa affissione” del codice disciplinare. In particolare, la pubblicità del codice disciplinare non è necessaria per sanzionare condotte che violino norme penali o contrarie al “minimo etico”.
Il caso: una lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare comminatole a seguito di una sentenza penale di condanna per il reato di tentata truffa.
Tra i motivi di ricorso, la ex dipendente eccepiva la violazione dell’art. 7 L. n. 300 del 1970 e della disciplina collettiva applicabile, per avere la Corte territoriale “ritenuto superfluo l’affissione del codice disciplinare presso la sede lavorativa della ricorrente”.
Perché c’interessa: la Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha ribadito che la pubblicità del codice disciplinare non è necessaria per sanzionare condotte che violino norme penali o contrarie al “minimo etico”.
In particolare, la Corte di Cassazione conferma che l’affissione del codice disciplinare non è necessaria quando il licenziamento sanzioni condotte del lavoratore che si concretizzano nella violazione di norme penali o contrarie al cosiddetto “minimo etico” (ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecita). Deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare solo per i comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali.
Nel caso in esame, la Corte afferma che la illiceità della tentata truffa a danni di una cliente non derivi dalla contrattazione collettiva o dalla volontà del datore di lavoro. La suddetta condotta è illecita poiché costituisce un comportamento lesivo d’interessi giurisdizionalmente tutelati ed in quanto tale qualificata come reato e punita dalla legge. Immediatamente percepibile come tale anche dal lavoratore che la pone in essere.
Orbene, l’affissione del codice disciplinare risulta quindi superflua, non essendo strumentale nè a individuare l’illecito nè la determinarne la sanzione. Il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti della dipendente è legittimo in quanto la condotta realizzata è idonea a ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.