L’art. 29 del recentissimo Decreto-Legge n. 19/2024 (cd. “PNRR 4”), rubricato come “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, reintroduce la perseguibilità penale della somministrazione di lavoro illecita per contrastare gli appalti irregolari in modo più determinato, e in evidente risposta ai recenti fatti di cronaca.

Cosa s’intende con appalto irregolare?

Ai sensi dell’art. 1655 c.c., l’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) si obbliga nei confronti di un’altra (committente) a realizzare un’opera o un servizio, con propria organizzazione dei mezzi necessari e propria gestione del rischio d’impresa, a fronte di un corrispettivo.

L’autonomia organizzativa nel compimento dell’opera o del servizio dell’appaltatore costituisce caratteristica precipua dell’appalto legittimo come previsto dall’art. 29 d. lgs. 276/2003, il quale prevede che, ai fini della legittimità dell’appalto, nel caso di impiego di lavoratori è l’appaltatore stesso (e non il committente) che deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri lavoratori.

Orbene, qualora il contratto di appalto venga svolto in violazione delle predette norme, si configura un’ipotesi di somministrazione abusiva di manodopera a carico dello appaltatore, ed una corrispettiva utilizzazione illecita dei lavoratori a carico del committente.

In altri termini, e in estrema semplificazione, è irregolare l’appalto ove i lavoratori impiegati per il compimento dell’opera risultino diretti ed organizzati dal committente, invece che dall’appaltatore.

Le nuove conseguenze dell’appalto irregolare

Il Decreto-legge in commento ha reintrodotto conseguenze penali per il caso di somministrazione illecita di personale

Invero l’art. 29 del citato Decreto-legge – abrogando l’art. 38 del D.Lgs. 81/2015 e modificando l’art. 18 D.Lgs. 276/2003 – ha previsto che nei casi di appalto privo dei requisiti di legge, il somministratore (appaltatore) e l’utilizzatore (committente) siano puniti con la pena dell’arresto fino a un mese oppure con la pena dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione

La somministrazione fraudolenta

Più aspre risultano le sanzioni applicate nel caso sia configurabile il reato di somministrazione fraudolenta, che ricorre quando l’appalto non rispetta i requisiti di legge ed è posto in essere “con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

In questo caso il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi oppure con la pena dell’ammenda di euro 100 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Recidiva e altre misure per il contrasto agli appalti irregolari

Ma il D.L. n. 19/2024 non si ferma qui.

Invero, gli importi dell’ammende di cui sopra sono aumentati del 20% per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro (somministratore) sia già stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti

Infine, il decreto rafforza le misure di contrasto all’utilizzo irregolare di lavoratori tramite appalto anche sotto il profilo delle condizioni di lavoro. Invero,  con lo scopo di disincentivare il ricorso alla somministrazione illecita per ragioni di convenienza economica, il già citato art. 29 prevede che al personale impiegato nell’appalto e nell’eventuale subappalto sia corrisposto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”.