È in fase di esame alla Camera dei Deputati l’emendamento al D.L. n. 4/2024 (c.d. Decreto ex Ilva) approvato dal Senato, costituito dall’art. 4ter del predetto Decreto-legge, a norma del quale dovrà essere riconosciuta, in favore delle “nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse” la possibilità di fruire di importanti sgravi contributivi.

Il predetto emendamento (che si colloca nel più ampio solco tracciato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c.d. PNRR) è teso, per un verso, a incoraggiare i processi di aggregazione tra imprese e, per altro verso, a incentivare la transizione occupazionale dal momento che, per ottenere gli sgravi contributivi, il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la formazione/riqualificazione dei lavoratori interessati dai riassetti aziendali, e ad assicurarsi che le competenze professionali acquisite siano adeguate al nuovo contesto lavorativo.

Qui di seguito, schematicamente, riassumiamo il contenuto della disposizione all’esame della Camera (che, pertanto, non costituisce ancora disposizione di legge promulgata).

Chi ne potrà fruire degli sgravi contributivi?

Potranno beneficiarne le nuove imprese che presenteranno i seguenti requisiti:

  1. siano nate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di azienda o rami di azienda;
  2. abbiano un organico pari ad almeno n. 1.000 lavoratori.

Non saranno, invece, ammesse a fruire della decontribuzione di cui al D.L. n. 4/2024 le imprese costituite da società appartenenti al medesimo gruppo oppure che presentano assetti proprietari di fatto coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

Come poterne beneficare?

Le imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno avviare un confronto sindacale – alla presenza del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero delle imprese e del made in Italy – per stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le RSA o la RSU ove presenti), nel quale dovrà essere contenuto il progetto industriale di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera la società neo costituita. Tale progetto industriale dovrà, inoltre, indicare il numero dei lavoratori coinvolti, il numero delle ore di formazione/riqualificazione prevista per ciascun lavoratore, l’impegno alla tutela del perimetro occupazionale per un periodo di almeno 48 mesi. Per quanto concerne, nello specifico, la riqualificazione dei lavoratori, sarà possibile ricollocare le maestranze anche in contesti economici differenti da quello originale di impiego, purché con il loro consenso e solo laddove il nuovo contratto di lavoro corrisponda a quello in essere al momento della redazione del progetto industriale.

L’accordo governativo con le Organizzazioni Sindacali potrà essere siglato anche prima di dare avvio all’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nell’accordo aggregativo sia contenuto l’impegno di realizzare l’operazione societaria nel termine perentorio di 60 giorni successivi alla sottoscrizione.

Quale sarà la misura dello sgravio e che limiti incontrerà?

Al datore di lavoro spetteranno esoneri del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un importo annuo pari a:

  1. massimo € 3.500,00 per i primi 24 mesi;
  2. massimo € 2.000,00 per ulteriori 12 mesi;

per ciascun lavoratore cui sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione per almeno 200 ore.

Per quanto tempo sarà possibile fruirne?

In via sperimentale è prevista la possibilità di beneficiare di tali incentivi contributivi nel 2024 (nel limite complessivo di spesa pubblica di € 14.000.000,00) e 2025 (nel limite di € 46.400.000,00).

Lo sgravio sarà cumulabile con altri benefici contributivi?

Sì, potrà essere fruito anche congiuntamente ad altri incentivi finalizzati all’occupazione dei lavoratori, essendo compatibile “con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori”.

I rapporti di lavoro del personale riqualificato dovranno necessariamente proseguire per l’intero periodo di durata dell’incentivo contributivo?

No, sarà ammessa la cessazione dei rapporti di lavoro, purché avvenga per:

  1. giusta causa;
  2. giustificato motivo soggettivo;
  3. mutuo consenso (o, comunque, tramite strumenti che consentano una risoluzione non “patologica” del rapporto di lavoro, quale la conclusione di un accordo di incentivo all’esodo);
  4. dimissioni.

Negli altri casi, il datore di lavoro sarà soggetto, per ciascun lavoratore, a una sanzione determinata nella misura del doppio dell’importo dell’esonero contributivo fruito.