L’art. 29 del D. L. n. 19/2024 (cd. “PNRR 4”), entrato in vigore lo scorso 2 marzo 2024, ha inasprito la maxisanzione per il datore di lavoro che occupa lavoratori irregolari (che era già stata inasprita dalla L. 145/2018, Legge di bilancio 2019).

Vediamo nel dettaglio.

Storicamente la maxisanzione per il lavoro sommerso è stata introdotta dall’art. 3, co. 3, D.L. n. 12/2002 (convertito con modifiche dalla L. n. 73/2002), tuttora vigente, la quale prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (c.d. “maxisanzione”) per il datore di lavoro che impiega lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico).

In applicazione della predetta disposizione, l’importo della maxi sanzione viene calcolato in base alla durata dell’illecito, ed in particolare varia:

  • da € 1.500,00 a € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 3.000,00 a € 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 6.000,00 a € 36.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

L’art. 1, co. 445, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), aveva già modificato i suddetti importi, incrementandoli del 20 per cento.

Oggi, l’art. 29 del Decreto PNRR 4 – al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare – ha ulteriormente incrementato l’importo della maxisanzione, innalzando gli importi di sopra del 30 per cento (quindi di un ulteriore 10 percento rispetto all’aumento già fissato dalla legge di bilancio 2019).

Da ciò consegue che, a partire dal 2 marzo 2024, gli importi della maxisanzione saranno i seguenti:

  • da € 1.950,00 a € 11.700,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 3.900,00 a € 23.400,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 7.800,00 a € 46.800,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Infine, occorre ricordare che i predetti importi dovranno essere ulteriormente aumentati del 20 per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri o minorenni o beneficiari di un reddito di inclusione (art. 12, co. 3quater, D.L. n. 12/2002), mentre dovranno essere raddoppiati ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (art. 1, co. 445, L. n. 145/2018).