L’amministratore, in linea di principio, ha diritto ad un compenso per l’attività svolta.

La Corte di Cassazione, con riferimento all’onerosità dell’attività dell’amministratore di società (che sia unico o membro di un consiglio) ha ribadito nel tempo il medesimo principio: l’amministratore “con l’accettazione della carica acquisisce il diritto ad essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli” (si vedano, ex multis, Cass. n. 29252/2021, Cass. n. 28911/2018, Cass. n. 15382/2017, Cass. n. 16764/2005, Cass. n. 1647/1997, Cass. n. 1554/1981). Secondo la Suprema Corte, il diritto dell’amministratore al compenso è un “diritto soggettivo perfetto” (cfr. Cass. n. 28911/2018), quale che sia il tipo di società amministrata.

Ancora, recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che “la norma dell’articolo 1709 c.c., dettata con riferimento allo schema generale dell’agire gestorio, è senz’altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni dell’articolo 2389 c.c., specificamente scritte per il tipo società per azioni” (Cass. n. 1673/2021).

Ciò che rende interessante la predetta costanza è il fatto che tale principio è stato ribadito e mantenuto fermo nel tempo, a prescindere dalle ricostruzioni giuridiche del rapporto tra amministratore e società via via operate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La teoria c.d. contrattualistica e l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti

Secondo una prima teoria dottrinale c.d. contrattualistica, tra amministratore e società verrebbe sostanzialmente concluso un contratto avente ad oggetto l’erogazione di servizi a fronte di un compenso, il cui perfezionamento coinciderebbe con l’accettazione della nomina da parte dell’amministratore. Questo vincolo contrattuale è stato ricondotto nell’alveo dei più disparati contratti tipici, a seconda dei diversi aspetti che venivano valorizzati: mandato, opera professionale, rapporto di lavoro subordinato, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa/parasubordinazione.

Si tratta di una teoria che è stata fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10680/1994, che ha ricondotto il rapporto di amministrazione nell’alveo dell’art. 409, n. 3 c.p.c. sulla scorta del fatto che l’attività gestoria dell’amministratore fosse prevalentemente personale, continua e, soprattutto, coordinata. Posta la qualificazione del rapporto amministratore-società nei termini di una collaborazione coordinata e continuativa, la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente affermato che a tale rapporto “di amministrazione” potesse affiancarsene un altro di svariata natura (subordinato o autonomo).

In ogni caso, l’amministratore aveva sicuramente diritto ad un compenso, perché tra le parti si instaurava un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive: da un lato l’attività di amministrazione, dall’altro l’obbligo di compensarla.

La teoria c.d. organica e l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti

Alla teoria contrattualistica si è sempre contrapposta la teoria c.d. organica, secondo la quale tra amministratore e società si instaurerebbe un rapporto di immedesimazione organica. Gli amministratori sarebbero un organo necessario della società, i cui poteri gestori deriverebbero direttamente dalla legge, senza alcuna possibilità di interferenza da parte dell’assemblea dei soci. L’immedesimazione organica comporterebbe l’inesistenza di due autonomi centri di interesse (amministratore-società) e quindi non solo l’inconfigurabilità di un rapporto contrattuale, ma persino di qualsiasi tipo di rapporto intersoggettivo fonte di reciproci diritti e obblighi. Si tratta di una teoria che ha trovato sempre più favore e accoglimento, seppur con qualche contemperamento, nella giurisprudenza di legittimità.

Questa tendenza è stata definitivamente consacrata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1545/2017, secondo cui, al fine di poter qualificare in termini di parasubordinazione il rapporto tra amministratore e società, l’amministratore/prestatore d’opera dovrebbe essere soggetto a “coordinamento”, “in senso verticale”, da parte dell’assemblea dei soci e quindi, sostanzialmente, subirne l’eterodirezione in un rapporto simil-gerarchico.

Secondo quest’ultima sentenza della Corte di Cassazione, tuttavia, non solo le Sezioni Unite del 1994 non avevano alcuna intenzione di affrontare ex professo la questione della corretta qualificazione del rapporto tra amministratore e società, ma la riforma del diritto societario del 2005 ha, in ogni caso, profondamente innovato il contesto normativo.

Detta riforma, secondo la Suprema Corte, ha reso gli amministratori “egemoni dell’ente sociale”, sia con riguardo alla gestione dell’impresa, sia con riguardo all’esercizio del potere di rappresentanza, per il che deve escludersi l’esistenza di un rapporto negoziale tra amministratore e società.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha ricondotto nettamente il rapporto tra amministratore e società nell’ambito dei “rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza […] che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire”.

La teoria c.d. organica e la persistente natura contrattuale di alcune delle obbligazioni reciproche tra amministratore e società

Nonostante la predetta ricostruzione del rapporto di amministrazione in sé considerato, la Corte di legittimità ha recentemente affermato che “ferma restando la riconduzione dei rapporti tra società e amministratori – caratterizzati, nella dimensione esterna, dal fenomeno intrasoggettivo della immedesimazione organica – al genus dei «rapporti societari»”, all’interno di tale rapporto è possibile individuare determinati elementi dello stesso – come il compenso – in cui è ravvisabile un nesso sinallagmatico di corrispettività tra obblighi/diritti dell’amministratore e della società amministrata (Cass. n. 29252/2021). In particolare, secondo la Suprema Corte, hanno natura contrattuale la responsabilità dell’amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società, nonché la responsabilità della società per azioni ai sensi dell’art. 2383 c.c. in caso di revoca dell’amministratore senza giusta causa. In seno al rapporto tipicamente associativo che origina dal contratto di società ex art. 2247 c.c., pertanto, emerge l’esistenza di un rapporto di tipo contrattuale a prestazioni corrispettive, nel quale all’obbligo dell’amministratore di corretta gestio della società corrisponde il diritto dello stesso a conseguire un compenso per l’attività svolta.

A maggior conforto del riconoscimento della natura contrattuale di alcuni profili del rapporto di amministrazione, la Corte di Cassazione ha precisato che la corrispettività degli obblighi/diritti discende da un “contatto qualificato” tra l’amministratore e la società amministrata, assimilabile al “contatto sociale” impiegato dalla giurisprudenza anche in tema di responsabilità medica.

Continua a sussistere, pertanto, il diritto dell’amministratore a percepire un compenso per l’attività prestata.

La disponibilità, rinunciabilità del compenso e la gratuità dell’incarico di amministratore

In ogni caso, altro principio rimasto immutato nel tempo è che il diritto al compenso è “disponibile” (così Cass. n. 12592/2010) e, pertanto, il suo titolare, ai sensi dell’art. 1236 c.c., può rinunziarvi “attraverso una remissione del debito, anche tacita, purché idonea a rivelare inequivocabilmente la sottesa volontà abdicativa”(cfr. Cass. n. 29252/2021, Cass. n. 3657/2020, Cass. n. 28911/2018, Cass. n. 16530/2018, Cass. n. 15382/2017, Cass. n. 19714/2012, Cass. n. 4261/2009, Cass. n. 16125/2006).

L’onerosità dell’incarico, infatti, non costituisce elemento necessario del rapporto di amministrazione di società e, di conseguenza, secondo comune opinione giurisprudenziale e dottrinale, la gratuità dell’incarico può essere prevista all’interno di clausole statutarie, nonché sancita, in assenza di specifica previsione nello statuto, da una delibera assembleare (così Cass. n. 27335/2019, Cass. n. 15382/2017, Cass. n. 2769/2014, Cass. n. 2861/2002, Cass. n. 243/1976).