Da quale termine decorre la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS?
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11645/2022, affronta il tema dell’effetto del differimento dei termini di pagamento dei contributi previdenziali sul decorso della loro prescrizione.
La Suprema Corte, in primo luogo, ha ribadito il principio secondo cui la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS inizia a decorrere dal momento in cui scadono i termini di legge per il loro pagamento da parte del contribuente (e non da quello, eventualmente successivo, della presentazione della dichiarazione dei redditi). La corte di legittimità ha, inoltre, confermato che, normalmente, il differimento ex lege dei termini di pagamento dei contributi influisce anche sul decorso della prescrizione, posticipandolo. La Corte ha tuttavia precisato che: “nel caso la dilazione sia onerosa, il termine fissato per l’adempimento non costituisce un termine alternativo rispetto al primo, bensì una facilitazione onerosa di pagamento di un debito già maturo e scaduto” e non modifica il dies a quo da cui decorre la prescrizione.
Il caso: la Corte d’Appello dell’Aquila aveva respinto il ricorso di un lavoratore autonomo volto ad ottenere l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS. Tra i motivi posti a fondamento del ricorso vi era anche l’avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale aveva dato rilievo al DPCM 13/06/2013 con il quale, per l’anno 2013, erano stati prorogati i termini di versamento dei contributi, una prima volta sino al giorno 8/7/2013 e, una seconda volta, a fronte del pagamento di una maggiorazione, sino al 20/08/2013. La Corte territoriale aveva pertanto ritenuto che il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione fosse la seconda data e che, conseguentemente, la richiesta di pagamento dell’INPS, ricevuta dal lavoratore il 31 luglio 2018, fosse tempestiva rispetto allo spirare del quinquennio (20/08/2013-20/08/2018, secondo la Corte di merito).
Perché ci interessa: la sentenza della Corte di Cassazione, che ha riformato la sentenza della Corte di Appello di Potenza, contiene delle interessanti precisazioni sul decorso della prescrizione dei contributi a percentuale.
È pacifico, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, che la prescrizione dei contributi a percentuale decorra dalla data di scadenza dei termini di pagamento degli stessi, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il motivo è che il presupposto del credito contributivo sia la produzione di un determinato reddito da parte del contribuente e non la successiva dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza di un presupposto–la produzione di reddito–già esistente.
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui, normalmente, il differimento dei termini di pagamento dei contribuiti comporta anche il differimento della data di decorrenza della prescrizione dei contributi stessi, in quanto è solo da tale data che scade il debito contributivo e l’INPS può far valere il proprio diritto.
La Suprema Corte precisa, tuttavia, che il differimento a titolo oneroso dei termini di pagamento non provoca il differimento della decorrenza dei termini di prescrizione. Il secondo termine, infatti, non è un termine di pagamento alternativo al primo, ma una semplice agevolazione di pagamento di un debito già scaduto.
Nel caso in esame, il differimento del versamento dei contributi sino al 20/08/2013 è stato previsto in forma onerosa, sicché il dies a quo per il decorso della prescrizione, secondo la Corte di legittimità, deve essere individuato nel giorno 08/07/2013, ossia l’originario termine di versamento dei contributi, con conseguente prescrizione dei contributi in data antecedente (08/07/2018), rispetto all’intimazione di pagamento dell’INPS (31/07/2018) .
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Potenza.