Recentemente la stampa specializzata si è soffermata ad illustrare le difficoltà che, sempre più spesso, incontrano le aziende nell’ottenere il rilascio del DURC, da parte degli Enti previdenziali.

Tali articoli ci hanno fornito lo spunto per approfondire le modalità e le condizioni di rilascio del DURC nei confronti di soggetti che operano con la pubblica amministrazione.

Di particolare interesse è il D.M. 13 marzo 2013 il quale ha introdotto la possibilità, per le imprese con irregolarità contributive accertate (“oneri contributivi accertati e non ancora versati”), di ottenere il DURC regolare laddove venga fornita una certificazione attestante la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi mancanti.

Dunque, nella ricorrenza delle sopradescritte condizioni, è possibile attualmente ottenere il rilascio del DURC anche in presenza di debiti accertati a carico della azienda e ancora non versati.