Corte Costituzionale: l’obbligo di ricorso in via esclusiva al contratto di lavoro subordinato in ambito sanitario è costituzionalmente illegittimo.

Con la sentenza n. 113 del 2022, certamente destinata a fare storia, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della Legge della Regione Lazio del 28 dicembre 2018, n. 13, nella parte in cui stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona delle strutture sanitarie private accreditate deve avere con la struttura un rapporto di lavoro dipendente, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario

A fondamento della propria decisone, la Consulta afferma che “Una così penetrante limitazione del potere organizzativo dell’imprenditore, titolare di struttura che ambisce all’accreditamento, risulta anche non coerente con il fine sociale di tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento”.

Il caso: alcune cliniche private avevano impugnato, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la circolare della Regione Lazio del 1° ottobre 2019, n. 775071, recante «Disposizioni relative alla progressiva attuazione dell’articolo 9 comma 1 della Legge 28 dicembre 2018, n. 13», nella parte in cui sanciva l’obbligo, per la struttura sanitaria accreditata, di assumere il personale sanitario dedicato alla cura della persona esclusivamente mediante rapporto di lavoro subordinato, di fatto escludendo tutte le altre tipologie contrattuali previste dall’ordinamento, tra cui il rapporto di collaborazione autonoma.

Il ricorso veniva rigettato in primo grado, per il che le parti soccombenti proponevano appello davanti al Consiglio di Stato, sollevando anche avanti il Giudice di seconde cure la questione della conformità alla Costituzione dell’art. 9, comma 1, della predetta Legge Regionale.

Il Consiglio di Stato, ha rimesso la questione di legittimità costituzionale della predetta norma alla Corte Costituzionale, che metteva la sentenza in commento.

Perché la sentenza ci interessa: la Consulta, con la sentenza in commento, ha abbattuto il dogma del ricorso al rapporto di lavoro subordinato in campo sanitario, statuendo che “il lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la «forma comune» di rapporto di lavoro (art. 1 del d. lgs. n. 81 del 2015), ma non già quella esclusiva, come invece richiede la disposizione censurata”, essendo lasciata all’iniziativa economica dei privati, insindacabile dal Giudice, la scelta della tipologia contrattuale più consona alle esigenze della struttura sanitaria, siano esse maggiormente vicine al rapporto di lavoro subordinato ovvero orientate verso un rapporto di lavoro autonomo.

La Corte, effettuato un interessantissimo excursus storico sulla normativa dell’accreditamento, si sofferma sulla natura del provvedimento di accreditamento, che viene definito come un provvedimento non “non già autorizzativo, bensì abilitativo-concessorio” mediante il quale il singolo operatore privato viene autorizzato ad erogare servizi sanitari “per conto” del Sistema sanitario nazionale. In considerazione di ciò, tale provvedimento rientra nella materia della «tutela della salute», la cui competenza legislativa, ai sensi dell’art. 117 Cost., concorre tra Stato e Regioni, essendo il fine ultimo di tale normativa quello della tutela del superiore bene della salute.

Da tale circostanza, prosegue la Consulta, deriva che una limitazione della libertà d’impresa – costituzionalmente sancita e tutelata dall’art. 41 Cost. – dei titolari di strutture sanitarie, è legittima solo se, oltre ad avere una base legislativa, risulta coerente e proporzionale al perseguimento della tutela della salute.

Censurando la Legge Regionale in questione, la Consulta asserisce proprio che l’obbligo di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra personale sanitario e clinica privata accreditata integra una limitazione della libera inziativa economica priva dei requisiti sopra citati. Di conseguenza, è costituzionalmente illegittimo l’obbligo di impiegare esclusivamente lavoratori subordinati nelle strutture sanitarie accreditate

Partendo da tali premesse, la Corte è giunta alla conclusione che che “ Sono, infatti, ipotizzabili, come idonee a tale fine [ndr quello di perseguimento della tutela della salute], soprattutto per alcune figure professionali di alta qualificazione nel settore sanitario, rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del codice civile (art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»), né possono escludersi rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro prevalentemente personali , continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015)”.

La decisone della Corte Costituzionale di dichiarare costituzionalmente illegittimo l’obbligo di impiegare esclusivamente lavoratori subordinati nelle strutture sanitarie accreditate, è conforme alle numerose disposizioni che, proprio in virtù del perseguimento della massima tutela del superiore bene salute, attraverso la migliore cura del paziente, sanciscono l’indifferenza dell’ordinamento rispetto alla stipulazione dell’una o dell’altra tipologia di rapporto. A titolo esemplificativo è possibile citare la legge dell’8 marzo 2017, n. 24, che all’art. 1, comma 3°, prevede che “alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale”.