Come è noto, nel caso in cui il datore di lavoro, al termine di un procedimento disciplinare, irroghi una sanzione disciplinare, il lavoratore ha la facoltà di impugnarla (possono essere contestati vizi procedurali, vizi di forma, tardività, ecc).

Esistono diverse modalità per impugnare un provvedimento disciplinare, quali il ricorso avanti all’Ispettorato Territoriale del lavoro, avanti all’Autorità Giudiziaria, ovvero nelle diverse forme previste dai contratti collettivi di lavoro.

Per quanto concerne il procedimento avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 7, L. 300/1970), evidenziamo che le sanzioni impugnabili con tale procedimento sono le c.d. sanzioni conservative (rimprovero scritto, multa sospensione dal lavoro e dalla retribuzione), poiché si ritiene che non possa essere oggetto di lodo arbitrale il licenziamento.

A norma dell’art. 7, L. 300/70, co. 6, la richiesta di costituzione di Collegio di conciliazione e Arbitrato presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro, deve essere depositata dal lavoratore entro 20 giorni dalla irrogazione della sanzione disciplinare.

Per quanto qui di interesse evidenziamo che – in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 241/1990, del D.M. 22/1/1995, confermato dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 275 (entrato in vigore in data 22/3/2010) – il termine massimo entro cui l’Ispettorato Territoriale del lavoro deve costituire il Collegio di conciliazione è di 40 giorni dalla data del deposito dell’istanza di costituzione del Collegio di conciliazione. Pertanto, improrogabilmente entro tale termine, l’Ispettorato deve avviare la procedura convocando le parti.