Ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, in caso di trasferimento di azienda (o di un suo ramo) in cui siano occupati più di quindici dipendenti, cedente e cessionario devono inviare (venticinque giorni prima del trasferimento o del raggiungimento di un’intesa vincolante), un’informativa scritta alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) affinché, ove richiesto dalle stesse, avvenga un esame congiunto della vicenda traslativa.

La disposizione prevede che la comunicazione debba essere inviata “alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato”.

L’esatta individuazione dei destinatari dell’informativa costituisce un momento delicatissimo nelle relazioni sindacali aziendali, che non può certo essere affrontato con leggerezza, poiché un errore nella individuazione dei soggetti destinatari di tale informativa è idoneo: a) a integrare una condotta antisindacale ex art. 28, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, con la concreta possibilità che l’Organo Giudicate eventualmente adito (anche ex art. 28 Statuto dei Lavoratori) possa ordinare “al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti” derivanti da tale condotta; b) a determinare una inefficacia, quantomeno relativa, del trasferimento, comunque sanabile con il successivo adempimento ai doveri di informativa.

Di qui l’esigenza di scrivere il presente articolo.

I problemi applicativi della norma

Con riguardo all’individuazione in concreto delle associazioni sindacali cui inviare l’informativa il dettato normativo non risulta di agevole applicazione.

Nulla quaestio se sono presenti RSU ovvero RSA in azienda, in quanto la disposizione normativa è chiara nello statuire che, in tal caso, l’informativa deve essere inviata a tali rappresentanze sindacali, nonché ai sindacati di categoria sottoscrittori del CCNL applicato dalle imprese interessate dal trasferimento.

Tuttavia, possono sorgere problemi nell’individuazione dei destinatari dell’informativa ex art. 47 L. n. 428/1990 nel trasferimento di azienda in cui non vi siano RSU e RSA in quanto, a norma dell’art. 47, l’informativa deve essere inviata non solo alle OO.SS. che hanno sottoscritto il CCNL applicato ai rapporti di lavoro, ma anche ai “sindacati di categoria comparativamente più rappresentative”.

Il problema sorge dal fatto che il Legislatore ha fatto ricorso alla complessa nozione di sindacati “comparativamente più rappresentativi”, che reca intrinseche difficoltà nella individuazione dei requisiti integranti tale nozione, come dimostrato dal dibattito giurisprudenziale e dottrinario finalizzato a individuare e circoscrivere tale nozione, sviluppatosi a partire dalla metà degli anni ‘90,

Da ciò derivano le note difficoltà applicative delle disposizioni recanti tale nozione, tra le quali rientra anche l’art. 47 L. 428/90 in commento.

La possibile soluzione: i soggetti destinatari in caso di assenza di RSA o RSU

Come si è detto, il vero problema interpretativo della disposizione in commento è che il Legislatore ha fatto ricorso alla nozione di sindacati “di categoria comparativamente più rappresentativi” .

Recentemente, il Consiglio di Stato (sentenza n. 8300 del 20 settembre 2022) ha affrontato il tema, mettendo a confronto le nozioni di “maggiore rappresentatività” e di “rappresentatività comparata” e giungendo a conclusioni che, oltre a essere condivisibili, riteniamo anche utili nell’applicazione dell’art. 47 L. 428/1990.

In particolare, il Consiglio di Stato ha preliminarmente posto a confronto la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo con quella di sindacato comparativamente più rappresentativo affermando: i) che la nozione di “maggiore rappresentatività va declinata secondo un’accezione inclusiva, tenendo conto, come ha affermato la Corte Costituzionale (6 marzo 1974, n. 54), della effettività della forza rappresentativa delle confederazioni sindacali”; ii) che la nozione di associazioni “comparativamente più rappresentative”, diversamente dal concetto di maggiore rappresentatività, impone di “selezionare, all’interno delle varie entità sindacali, attraverso un esame necessariamente comparativo, quelle che sono maggiormente rappresentative, al fine di scegliere quelle che, nel confronto con le altre, esprimono una preponderante presenza nella categoria nell’ambito territoriale di competenza”.

In altri termini, il Consiglio di Stato ha affermato che un’associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale potrebbe anche non essere comparativamente più rappresentativa (“[…] la circostanza che la Cisal sia un sindacato sufficientemente rappresentativo a livello nazionale […] non comporta che automaticamente sia anche quello più rappresentativo del settore rispetto in comparazione gli altri sindacati confederali […]”).

Conclusivamente, nella interpretazione della nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo fornita dal Consiglio di Stato, i presupposti sono costituiti dalla rappresentatività in un determinato settore o categoria, nonché la preponderante presenza a livello territoriale di competenza.

Pertanto, seguendo tale recente interpretazione, in applicazione dell’art. 47, la scelta dei sindacati da coinvolgere nella procedura dovrà tener conto della concreta rappresentatività del sindacato nel settore di attività svolto dall’azienda oggetto di cessione, avuto anche riguardo all’ambito territoriale di operatività delle aziende coinvolte.