Il D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, modificando il D. Lgs. 151/01, ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che prevede l’obbligo del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi allo stesso.

Riteniamo, tuttavia, debba essere posta maggiore attenzione sul fatto che tale provvedimento legislativo ha introdotto, altresì, il divieto di licenziamento del lavoratore padre durante il periodo di fruizione del congedo di paternità e, in ogni caso, sino al compimento di un anno di età del figlio.

Pertanto, il licenziamento irrogato in violazione di suddetto divieto è colpito da nullità con reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.

Tuttavia, tale divieto non è esente da eccezioni poiché, a titolo esemplificativo, non opera nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per cessazione dell’attività dell’azienda cui il lavoratore è addetto.

Orbene, alla luce del nuovo divieto, si ritiene necessario che il datore di lavoro effettui sempre una prodromica verifica sulla composizione del nucleo familiare del lavoratore che intende licenziare.