A quali condizioni un lavoratore autonomo – già pensionato presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età – può beneficiare della riduzione contributiva ex art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997 anche laddove titolare di una pensione calcolata con il sistema contributivo?

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 36/2022, confermando la sentenza del Tribunale di Milano in data 6 aprile 2021 n. 953 appellata dall’Inps, ha affermato che, con il riconoscimento della riduzione contributiva in oggetto, “il legislatore abbia voluto agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, «alleggerendo» gli oneri sugli stessi gravanti. La ratio è condivisibile ed equa. Per questo non si riterrebbe equo limitare tale agevolazione, impedendone il godimento solo ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, meno favorevole del retributivo. E’ invece giustificabile che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotta, appunto, proporzionalmente, quest’ultima voce” (cfr. in tal senso anche il precedente della Corte di Appello di Milano n. 117/2019).

Il caso: un ultrasessantacinquenne, già pensionato presso le gestioni INPS, continuava a esercitare attività imprenditoriale (quindi di lavoro autonomo) e a versare i relativi contributi alla Gestione Commercianti.

Ritenendosi in possesso dei requisiti legalmente richiesti, egli aveva presentato domanda all’INPS per vedersi riconosciuto il proprio diritto alla riduzione contributiva prevista dalla norma citata, nella misura della metà.

L’ente, dopo aver dapprima accolto l’istanza di riduzione contributiva, riteneva postumamente la non applicabilità nella specie della contribuzione in misura ridotta (50%), essendo il ricorrente titolare di pensione interamente contributiva, con conseguente richiesta di versamento della contribuzione omessa (residuo 50%).

Perché ci interessa: la decisione in commento ci interessa perché statuisce che sono ammessi a beneficiare della riduzione contributiva de qua: i) i lavoratori autonomi; ii) già pensionati presso le gestioni dell’INPS; iii) con più di 65 anni di età; iv) a prescindere dal sistema di calcolo del trattamento pensionistico.

In particolare, la norma che contempla la facoltà di usufruire di tale riduzione non opera alcuna distinzione in merito al sistema (retributivo o contributivo) di liquidazione della pensione del contribuente: la norma parla indistintamente di “lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’Inps”.

Alla luce del mancato distinguo, il Tribunale di Milano, prima, e la Corte di Appello, poi, hanno sottolineato che sia ragionevole presumere che la previsione di un ulteriore requisito relativo al sistema pensionistico avrebbe potuto essere indicata esplicitamente dal legislatore, posto che quest’ultimo aveva ben chiara la distinzione tra pensioni liquidate con un sistema piuttosto che con l’altro, come dimostrato dall’ulteriore inciso, pure contenuto nel comma 15 dell’art. 59 legge 449/1997, a mente del quale “per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.

Inoltre, la ratio sottesa alla norma appare evidente: coloro che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, meritano di essere agevolati, «alleggerendo» gli oneri sugli stessi gravanti. Così ragionando, è evidente che sarebbe totalmente iniquo impedire il godimento di una simile agevolazione solo a chi percepisce una pensione calcolata con un sistema (oltretutto più gravoso e penalizzante, quale è quello) contributivo, calcolato sulla base dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa.