Può la mancata trasmissione all’INPS della denuncia UniEMens entro i termini di legge essere ostativa del rilascio del DURC regolare?

Il Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro – con la recente sentenza n. 154/2022 ha statuito che “il tenore letterale della normativa di riferimento sopra richiamata sottende una necessaria correlazione tra irregolarità contributive sostanziali dell’impresa ed impossibilità di ottenere la attestazione di regolarità contributiva (DURC regolare). In altri termini, si vuol dire che l’interpretazione della normativa applicabile al caso in esame va nel senso che il DURC vada negato solo a seguito dell’accertamento di un inadempimento di natura sostanziale”.

Il caso: l’INPS aveva inviato all’azienda un invito a regolarizzare nel quale veniva evidenziata l’irregolarità contributiva consistente nella mancata presentazione della denuncia obbligatoria relativa ad un singolo mese, con invito a regolarizzare la posizione debitoria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e con esplicita avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione nel termine indicato, sarebbe stato rilasciato DURC irregolare.

L’INPS ha poi emesso DURC irregolare, avendo a suo avviso l’azienda adempiuto all’invito a regolarizzare con la trasmissione del flusso UniEMens, 34 giorni dopo il ricevimento dell’invito a regolarizzare, superando quindi il termine di 15 giorni concesso. 

Perché c’interessa: la sentenza in oggetto riveste notevole interesse in quanto cristallizza il principio secondo cui il mancato rilascio del DURC regolare presuppone un inadempimento contributivo di natura sostanziale (consistente nell’omesso versamento di contributi o premi), non potendosi estendere fino a ricomprendere un inadempimento meramente formale (quale il tardivo invio delle denunce mensili).

Il giudice di merito ha, quindi, escluso a priori che un errore di natura formale, come quello di specie – vale a dire la tardiva presentazione della denuncia dei dati retributivi e delle altre informazioni utili ai fini del calcolo dei contributi – possa generare una situazione di irregolarità contributiva.

Ad ulteriore sostegno della tesi appena descritta è lo stesso Tribunale ad osservare che “Del resto, è lo stesso art. 3 del DM 30.1.2015 a salvare addirittura “uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate” a riprova che ove tutta la contribuzione sia versata – seppure a seguito di invito a regolarizzare come nel caso in esame – la regolarità contributiva debba essere riconosciuta.