La prescrizione dei crediti di lavoro decorre in corso di rapporto di lavoro o a far data dalla sua cessazione?

La c.d. Riforma Fornero (L. 92/12) prima, e il c.d. “Jobs Act” (D. Lgs. 23/15) poi, hanno complicato non poco la disciplina della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro. Con la sentenza in commento (n. 26246/2022) la Corte di Cassazione, nell’evidente intento di fare chiarezza sulla materia, ha statuito che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre “dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012”.

Il caso: due lavoratrici hanno proposto ricorso avanti al Tribunale di Brescia per ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive dovute per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e notturno non corrisposto loro. Il giudice di merito, con sentenza n. 206/2018, ha rigettato le domande delle ricorrenti poiché dalla data di maturazione dei diritti retributivi erano oramai trascorsi cinque anni e si era dunque verificata la prescrizione degli stessi.

La corte d’Appello di Brescia (con sentenza n.  441/2018) ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che anche dopo la novellazione dell’art. 18, l. del 20 maggio 1970, n. 300, per effetto della Riforma Fornero e del Jobs Act, il dies a quo della prescrizione dei crediti retributivi di lavoro debba coincidere con la data di maturazione di ogni singolo diritto retributivo e non con la data di cessazione del rapporto.

La Corte di Cassazione ha riformato tale sentenza.

Perché la sentenza ci interessa: nel caso di specie la Suprema Corte non si è limitata a dare risposta al quesito di diritto sottoposto al suo vaglio, ha fornire un chiaro orientamento sul tema, con rigoroso ragionamento logico/deduttivo: per tale motivo riteniamo che la sentenza in commento costituirà un precedente di riferimento, per districarsi nella controversa materia.

Punto di partenza della sentenza è il principio (tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza) secondo cui “la prescrizione dei crediti di lavoro decorre durante il rapporto di lavoro solo per quei rapporti assistiti dalla garanzia della stabilità”, il che avviene quando il rapporto di lavoro è tutelato da un complesso di norme che consentano al lavoratore di far valere i propri diritti senza timore di perdere il posto di lavoro.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la suddetta  garanzia di stabilità nel caso in cui ricorrano i seguenti presupposti: i) il rapporto di lavoro sia regolato da una disciplina  che subordini la legittimità e l’efficacia  del licenziamento alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate; ii) sia attribuito al giudice  il potere di rimuovere gli effetti del licenziamento dichiarato illegittimo con l’applicazione di una tutela reintegratoria; iii) sia consentita al lavoratore, fin dalla costituzione del rapporto, la conoscibilità dei presupposti di illegittimità del licenziamento e dell’applicazione della tutela reintegratoria in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento.

Per la Suprema Corte la c.d. Riforma Fornero e il c.d. Jobs Act hanno comportato il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria ad ogni ipotesi di licenziamento illegittimo (come era previsto nella vigenza della L. 300/1970 nella sua versione originaria) ad un sistema che prevede l’applicazione di tutele diverse (reintegratoria e indennitaria o solo indennitaria), riducendo l’ambito di applicazione della reintegra (si legge nella parte motiva che “al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto del Decreto Legislativo n. 23 del 2015 articoli 3 e 4, abbia ormai un carattere recessivo”).

In considerazione di quanto sopra, i giudici capitolini concludono nel senso che deve essere escluso che il rapporto di lavoro subordinato, così come correntemente disciplinato, sia assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti retributivi di lavoro (non prescritti prima del 28 giugno 2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero) decorrerà a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in corso dello stesso.