Con il D.L. 24 marzo 2022 n. 24, il Governo ha introdotto una nutrita serie di disposizioni finalizzate al progressivo superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione, a partire dal 1° aprile 2022, dello stato di emergenza.
Le nuove misure dispongono un allentamento delle restrizioni finora applicate, e segnano un progressivo ritorno alla tanto auspicata «normalità», pur venendo sempre fatta salva la possibilità di adottare, fino al 31 dicembre 2022, una o più ordinanze che dispongano misure adeguate rispetto al concreto andamento pandemico.
Mascherine chirurgiche. Per quanto riguarda le disposizioni che incidono sui rapporti di lavoro, occorre innanzitutto evidenziare che il legislatore ha disposto che, fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, sono le mascherine chirurgiche (e non più le FFP2) i dispositivi di protezione individuale di cui i lavoratori, anche addetti ai servizi domestici e familiari, devono avvalersi nello svolgimento della prestazione lavorativa al fine di proteggersi e preservare la propria sicurezza e salute.
Quarantena per i positivi e non per i contatti stretti. Il decreto lascia invariata la misura dell’isolamento per coloro che siano risultati positivi al SARS-CoV-2, ma elimina la quarantena per chi abbia avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi. Fino alla guarigione, quindi, il lavoratore ha l’obbligo di rimanere isolato presso la propria abitazione o dimora, mentre, in caso di contatto stretto, potrà recarsi presso il proprio luogo di lavoro indossando, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, i dispostivi di protezione di tipo FFP2 ed effettuando un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi.
Fino al 30 aprile 2022 Green pass “base” e non rafforzato – anche per gli ultracinquantenni. Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro viene esteso fino al 30 aprile 2022 l’obbligo – sia per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia per i dipendenti del settore privato – di possedere ed esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass «base»). Il personale che comunichi di non essere in possesso di tale certificazione o ne risulti privo è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde – in questo periodo non sono dovuti né retribuzione né altri emolumenti – senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Obbligo vaccinale in ambito sanitario. Fino al 31 dicembre 2022 tutti i soggetti, anche esterni, che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, strutture sanitarie e sociosanitarie, sono obbligati a sottoporsi alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo.
Smart working semplificato fino al 30 giugno 2022. Il legislatore consente ai datori di lavoro privati di continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2022, la modalità di lavoro agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, pur in assenza di accordi individuali con i lavoratori. Il datore di lavoro, quindi, sarà tenuto solo a: i) comunicare al Ministero del lavoro i nominativi dei dipendenti in smart working e la data di cessazione di questo; ii) inviare ai lavoratori l’informativa inerente ai profili di rischio per la salute e la sicurezza, anche ricorrendo alla documentazione reperibile sul sito dell’INAIL.
Sorveglianza sanitaria rafforzata. Fino al 30 giugno 2022, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, i datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a pericolo di contagio da COVID-19, in ragione dell’età oppure di eventuali ulteriori patologie dalle quali siano affetti o terapie cui siano sottoposti.
Entro il medesimo termine, infine, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di garantire i livelli essenziali di assistenza, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori sociosanitari che siano collocati in quiescenza.