Con la sentenza 19 maggio 2022 n. 125 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della Legge n. 300/1970, così come modificato dalla L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), nella parte in cui ha statuito l’annullabilità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo solo ove il giudice abbia accertato la “manifesta insussistenza” giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento.
La Corte Costituzionale boccia tout court il criterio della manifesta insussistenza adottato dal Legislatore, affermando, senza troppi giri di parole, che tale criterio: i) “è indeterminato”; ii) causa problemi applicativi “essendo problematico, nella prassi, il discrimine tra l’evidenza conclamata del vizio e l’insussistenza pura e semplice del fatto”; iii) demanda al giudice “una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per lo più priva di un plausibile fondamento empirico”; iv) rende impossibile l’uniformità delle decisioni dei giudici di merito.
Alla stregua delle predette considerazioni, la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012 “limitatamente alla parola manifesta”.
D’ora in avanti, pertanto i licenziamenti comminati per giustificato motivo oggettivo potranno essere annullati qualora il fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo sia meramente (e non più manifestamente) insussistente.
Le ricadute applicative di tale nuova formulazione della norma sono di difficile divinazione. D’altronde lo scopo dell’istruttoria giudiziale è proprio di rendere giuridicamente manifeste (ossia concretamente apprezzabili) l’esistenza o inesistenza dei fatti posti alla base del licenziamento.