Il recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016) all’art. 6 prevede la possibilità di ricorrere ad una definizione agevolata dei carichi – relativi a imposte e tributi, contributi previdenziali e assistenziali – affidati dall’Agente della riscossione nel periodo dal 2000 al 2016.
Più in particolare, i contribuenti, destinatari di ruoli affidati agli Agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali ruoli, gli interessi di mora di cui all’art. 30, I comma, del DPR 602/73, ovvero le sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 46/99.
Sono, comunque, dovuti gli aggi esattoriali della riscossione.
Invero, la definizione agevolata in questione prevede il pagamento unicamente:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
b) delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolarsi però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
c) delle spese per le eventuali procedure esecutive;
d) delle spese di notifica della cartella di pagamento.
La definizione agevolata può essere, inoltre, richiesta anche in relazione a singoli carichi contenuti nella cartella di pagamento/avviso di addebito.
Sono espressamente esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Per il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore è tenuto a manifestare all’Agente della riscossione – entro e non oltre il 31.3.2017 – la volontà di avvalersi di tale procedura, rendendo apposita dichiarazione, su modulistica predisposta dall’Agente medesimo.
In tale dichiarazione il debitore è tenuto ad indicare anche:
- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nel rispetto del limite massimo previsto dal comma 1 del citato art. 6, costituito da cinque rate di pari importo, di cui n. 3 rate da versarsi nel 2017 (mesi di luglio, settembre e novembre 2017) e n. 2 rate nel 2018 (mesi di aprile e settembre 2018);
- la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione; in tal caso il contribuente deve assumere, nella dichiarazione medesima, l’impegno a rinunciare ai giudizi stessi.
Entro il 31 maggio 2017, l’Agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la domanda di definizione agevolata l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.